131.225 Costituzione del Cantone di San Gallo, del 10 giugno 2001

131.225 Verfassung des Kantons St. Gallen, vom 10. Juni 2001

Art. 123

1 I Comuni patriziali esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente Costituzione sono riconosciuti come Comuni speciali se adempiono compiti di pubblica utilità, culturali o d’altro genere nell’interesse pubblico e dispongono di un patrimonio.

2 Il Governo costata la soppressione dei Comuni patriziali che non adempiano le condizioni di cui al capoverso 1. I loro diritti e obblighi sono trasferiti al Comune politico.

disp1/Art. 123

1 Die bei Vollzugsbeginn dieser Verfassung bestehenden Ortsgemeinden sind als Spezialgemeinden anerkannt, wenn sie gemeinnützige, kulturelle oder andere Aufgaben im öffentlichen Interesse erfüllen und über Vermögen verfügen.

2 Die Regierung stellt die Aufhebung der Ortsgemeinden fest, welche die Voraussetzungen nach Absatz 1 dieser Bestimmung nicht erfüllen. Rechte und Pflichten gehen an die politische Gemeinde über.

 

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