131.225 Costituzione del Cantone di San Gallo, del 10 giugno 2001

131.225 Verfassung des Kantons St. Gallen, vom 10. Juni 2001

Art. 116

1 Il progetto di nuova Costituzione adottato dal Gran Consiglio o dalla Costituente è sottoposto integralmente o per parti agli aventi diritto di voto.

2 Le singole parti possono essere sottoposte a votazione simultaneamente o per tappe. Acquisiscono efficacia giuridica congiuntamente.

3 Se una parte della nuova Costituzione è respinta, agli aventi diritto di voto è sottoposta una nuova versione della parte respinta o dell’intero progetto di nuova Costituzione. Se anche la nuova versione è respinta, la revisione totale è considerata non riuscita.

Art. 116

1 Der vom Kantonsrat oder vom Verfassungsrat angenommene Entwurf der neuen Verfassung wird in seiner Gesamtheit oder in Teilen den Stimmberechtigten vorgelegt.

2 Teile können gleichzeitig oder zeitlich gestaffelt vorgelegt werden. Sie werden gemeinsam rechtsgültig.

3 Wird ein Teil der neuen Verfassung abgelehnt, ist den Stimmberechtigten eine zweite Vorlage über den abgelehnten Teil oder über den gesamten Entwurf der neuen Verfassung zu unterbreiten. Wird auch diese abgelehnt, ist die Gesamtrevision gescheitert.

 

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