131.225 Costituzione del Cantone di San Gallo, del 10 giugno 2001

131.225 Verfassung des Kantons St. Gallen, vom 10. Juni 2001

Art. 110

1 Le comunità religiose sono autonome.

2 La legge può accordare loro la sovranità in materia fiscale e prevedere la riscossione dell’imposta di culto da parte dello Stato.

Art. 110

1 Die Religionsgemeinschaften sind autonom.

2 Das Gesetz kann ihnen Steuerhoheit gewähren und den Steuerbezug durch den Staat vorsehen.

 

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