131.224.1 Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, del 30 aprile 1995

131.224.1 Verfassung des Kantons Appenzell A. Rh., vom 30. April 1995

Art. 55 e. Procedura

1 Il Consiglio di Stato decide circa la riuscita formale delle iniziative e il Gran Consiglio circa la loro validità.

2 Un’iniziativa è interamente o parzialmente nulla se:

a.
non rispetta il principio dell’unità della materia;
b.
contrasta con il diritto di rango superiore;
c.
è inattuabile.

3 Le iniziative popolari sono trattate senza indugio.

Art. 55 e. Verfahren

1 Der Regierungsrat entscheidet über das Zustandekommen, der Kantonsrat über die Gültigkeit der Initiativen.

2 Ganz oder teilweise ungültig ist eine Initiative, wenn sie

a.
dem Grundsatz der Einheit der Materie widerspricht,
b.
übergeordnetem Recht widerspricht oder
c.
undurchführbar ist.

3 Volksinitiativen sind möglichst rasch zu behandeln.

 

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