131.224.1 Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, del 30 aprile 1995

131.224.1 Verfassung des Kantons Appenzell A. Rh., vom 30. April 1995

Art. 37 b. Scuola

1 Il Cantone e i Comuni gestiscono asili infantili pubblici e scuole pubbliche.

2 Essi possono sussidiare scuole private.

3 Ognuno è libero di frequentare la scuola pubblica o, a sue spese, una scuola privata riconosciuta.

Art. 37 b. Schule

1 Kanton und Gemeinden führen öffentliche Kindergärten und Schulen.

2 Sie können Beiträge an Privatschulen leisten.

3 Jeder Person steht es frei, entweder die öffentlichen Schulen oder auf eigene Kosten anerkannte Privatschulen zu besuchen.

 

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