131.224.1 Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, del 30 aprile 1995

131.224.1 Verfassung des Kantons Appenzell A. Rh., vom 30. April 1995

Art. 32 Trasporti

1 Il Cantone e i Comuni provvedono affinché i trasporti rispettino l’ambiente, siano sicuri e profittino a tutti gli utenti.

2 Essi promuovono il passaggio dai modi di trasporto individuali a quelli collettivi, per quanto importanti interessi pubblici generali lo giustifichino.

Art. 32 Verkehr

1 Kanton und Gemeinden sorgen für eine umweltschonende und sichere Verkehrsordnung und Erschliessung für alle Verkehrsteilnehmer.

2 Sie fördern die Umlagerung vom individuellen auf den kollektiven Verkehr, soweit dafür wesentliche öffentliche Gesamtinteressen bestehen.

 

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