131.224.1 Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, del 30 aprile 1995

131.224.1 Verfassung des Kantons Appenzell A. Rh., vom 30. April 1995

Art. 31 Assetto territoriale ed edilizia

1 Il Cantone e i Comuni assicurano un ordinato insediamento del territorio, un’utilizzazione appropriata e parsimoniosa del suolo, nonché la protezione del paesaggio.

2 Nella costruzione di edifici e impianti di qualsiasi genere va usato riguardo all’ambiente circostante.

Art. 31 Raumordnung und Bauwesen

1 Kanton und Gemeinden stellen die geordnete Besiedlung des Landes, die zweckmässige und haushälterische Nutzung des Bodens und den Schutz der Landschaft sicher.

2 Bei der Errichtung von Bauten und Anlagen aller Art ist auf die Umgebung Rücksicht zu nehmen.

 

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