131.224.1 Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, del 30 aprile 1995

131.224.1 Verfassung des Kantons Appenzell A. Rh., vom 30. April 1995

Art. 24 a. Diritti sociali

1 Chiunque si trovi in una situazione di emergenza cui non possa far fronte con i propri mezzi ha diritto a un alloggio, alle cure mediche essenziali e ai mezzi necessari per un’esistenza umanamente degna.

2 Ogni fanciullo ha diritto di essere protetto e assistito, nonché, durante la scuola
dell’obbligo, di ricevere un’istruzione di base gratuita e conforme alle sue capacità.

3 Le vittime di reati gravi hanno diritto a un aiuto per superare le loro difficoltà.

Art. 24 a. Sozialrechte

1 Jede Person hat bei Notlagen, die sie nicht aus eigener Kraft bewältigen kann, Anspruch auf ein Obdach, auf grundlegende medizinische Versorgung sowie auf die für ein menschenwürdiges Leben notwendigen Mittel.

2 Jedes Kind hat Anspruch auf Schutz und Fürsorge sowie auf eine seinen Fähigkeiten entsprechende, unentgeltliche Grundausbildung während der obligatorischen Schulzeit.

3 Opfer schwerer Straftaten haben Anspruch auf Hilfe zur Überwindung ihrer Schwierigkeiten.

 

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