131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002

131.223 Verfassung des Kantons Schaffhausen, vom 17. Juni 2002

Art. 96

1 Il Cantone e i Comuni gestiscono le proprie finanze in modo oculato, economico e adeguato alla congiuntura e ai compiti pubblici.

2 Il Cantone provvede a una pianificazione dei compiti e delle finanze completa e coordinata.

3 Prima di assumere nuovi compiti, occorre stabilire come saranno finanziati.

Art. 96

1 Kanton und Gemeinden führen ihren Finanzhaushalt sparsam, wirtschaftlich, konjunktur- und aufgabengerecht.

2 Der Kanton sorgt für eine umfassende, aufeinander abgestimmte Aufgaben- und Finanzplanung.

3 Vor der Übernahme neuer Aufgaben ist darzulegen, wie sie finanziert werden.

 

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