131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002

131.223 Verfassung des Kantons Schaffhausen, vom 17. Juni 2002

Art. 95

1 Il Cantone detiene i diritti di regalìa conferitigli dalla legge.

2 Esso può concedere a Comuni o a privati i relativi diritti di sfruttamento.

Art. 95

1 Der Kanton hält die Regalrechte gemäss Gesetz.

2 Er kann die Nutzungsrechte Gemeinden oder Privaten übertragen.

 

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