131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002

131.223 Verfassung des Kantons Schaffhausen, vom 17. Juni 2002

Art. 92

Il Cantone e i Comuni sostengono un’appropriata organizzazione del tempo libero, segnatamente le attività giovanili e la pratica dello sport.

Art. 92

Kanton und Gemeinden unterstützen die sinnvolle Freizeitgestaltung, insbesondere die Jugendarbeit und den Sport.

 

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