131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002

131.223 Verfassung des Kantons Schaffhausen, vom 17. Juni 2002

Art. 86

1 Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per lottare contro la disoccupazione e attenuarne le conseguenze. Sostengono provvedimenti volti al reinserimento di chi è in cerca di lavoro.

2 Essi aiutano i giovani, al termine della scuola dell’obbligo, a inserirsi in curricoli di formazione professionale o nel mondo del lavoro.

Art. 86

1 Kanton und Gemeinden treffen Massnahmen, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und deren Folgen zu mildern. Sie unterstützen Massnahmen zur Wiedereingliederung von Stellensuchenden.

2 Sie unterstützen jugendliche Schulabgängerinnen und Schulabgänger bei der Eingliederung in berufsbezogene Bildungsgänge oder in die Arbeitswelt.

 

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