131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002

131.223 Verfassung des Kantons Schaffhausen, vom 17. Juni 2002

Art. 83

1 Il Cantone e i Comuni provvedono affinché i trasporti siano sicuri, adeguati e riguardosi dell’ambiente per tutti gli utenti.

2 Essi si adoperano per assicurare una gestione dei flussi di traffico quanto ecocompatibile possibile e promuovono mezzi di trasporto alternativi, rispettosi dell’ambiente.

Art. 83

1 Kanton und Gemeinden sorgen für eine sichere, zweckmässige und umweltschonende Verkehrsordnung für alle am Verkehr Teilnehmenden.

2 Sie setzen sich für eine möglichst umweltverträgliche Bewältigung des Verkehrsaufkommens ein und fördern das Umsteigen auf umweltfreundliche Verkehrsmittel.

 

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