131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002

131.223 Verfassung des Kantons Schaffhausen, vom 17. Juni 2002

Art. 82

1 Il Cantone e i Comuni provvedono a un’occupazione razionale del territorio cantonale, a un’utilizzazione appropriata e parsimoniosa del suolo e alla protezione del paesaggio.

2 Essi emanano norme di costruzione, di protezione e di assetto per un’edilizia rispettosa dell’essere umano e in sintonia con l’ambiente.

Art. 82

1 Kanton und Gemeinden sorgen für eine geordnete Besiedlung des Kantonsgebietes, für eine zweckmässige und haushälterische Nutzung des Bodens und für den Schutz der Landschaft.

2 Sie erlassen Bau-, Schutz- und Gestaltungsvorschriften für eine menschenfreundliche und umweltgerechte Bebauung.

 

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