131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002

131.223 Verfassung des Kantons Schaffhausen, vom 17. Juni 2002

Art. 41

I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, delle autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia e delle autorità comunali sono eletti per un quadriennio. Rimangono in funzione sino all’insediamento dei nuovi organi.

Art. 41

Die Mitglieder des Kantonsrates, des Regierungsrates, der Rechtspflegebehörden und der Gemeindebehörden werden auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Sie üben ihre Funktion bis zum Amtsantritt der neuen Organe weiter aus.

 

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