131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002

131.223 Verfassung des Kantons Schaffhausen, vom 17. Juni 2002

Art. 19

1 Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità senza subirne pregiudizi.

2 Le autorità rispondono alle petizioni entro un termine ragionevole.

Art. 19

1 Jede Person kann Petitionen an Behörden richten, ohne dass ihr daraus Nachteile erwachsen.

2 Die Behörden haben Petitionen in angemessener Frist zu beantworten.

 

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