131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002

131.223 Verfassung des Kantons Schaffhausen, vom 17. Juni 2002

Art. 18

1 Ognuno ha diritto, in un procedimento giudiziario o amministrativo, alla parità ed equità di trattamento, nonché a un giudizio entro congruo termine.

2 Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

Art. 18

1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung und auf Beurteilung innert angemessener Frist.

2 Personen, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügen, haben Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, haben sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.

 

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