131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002

131.223 Verfassung des Kantons Schaffhausen, vom 17. Juni 2002

Art. 13

Chiunque non sia in grado di far fronte con i propri mezzi a una situazione di bisogno ha diritto all’aiuto indispensabile per un’esistenza degna dell’uomo.

Art. 13

Wer Notlagen nicht aus eigener Kraft bewältigen kann, hat Anspruch auf die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässliche Hilfe.

 

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