131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002

131.223 Verfassung des Kantons Schaffhausen, vom 17. Juni 2002

Art. 11

1 Tutti sono uguali dinanzi alla legge. Nessuno dev’essere discriminato.

2 Il Cantone e i Comuni promuovono la parità dei sessi, segnatamente nella famiglia, nella formazione e nel lavoro. Donna e uomo hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.

3 Il Cantone e i Comuni prevedono misure per rimuovere le disparità che colpiscono i disabili.

Art. 11

1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Niemand darf diskriminiert werden.

2 Kanton und Gemeinden fördern die Gleichstellung von Frau und Mann, namentlich in Familie, Ausbildung und Arbeit. Frau und Mann haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.

3 Kanton und Gemeinden sehen Massnahmen vor zur Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.