131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984

131.222.2 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, vom 17. Mai 1984

Art. 93 Prevenzione delle catastrofi

Il Cantone e i Cantoni prendono provvedimenti per prevenire catastrofi e per assicurare il funzionamento dei principali servizi dello Stato nelle situazioni di emergenza.

Art. 93 Katastrophenvorsorge

Kanton und Gemeinden treffen Massnahmen zur Katastrophenvorsorge und zur Aufrechterhaltung der wichtigen Staatsfunktionen in Notlagen.

 

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