131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984

131.222.2 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, vom 17. Mai 1984

Art. 92 Sicurezza pubblica

Il Cantone e i Comuni provvedono a garantire l’ordine e la sicurezza pubblici.

Art. 92 Öffentliche Sicherheit

Kanton und Gemeinden gewährleisten die öffentliche Ordnung und Sicherheit.

 

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