131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984

131.222.2 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, vom 17. Mai 1984

Art. 5 Dignità umana

1 La dignità umana è inviolabile.

2 Rispettarla è compito di ognuno; proteggerla, compito primario del potere dello Stato.

Art. 5 Menschenwürde

1 Die Würde des Menschen ist unantastbar.

2 Sie zu achten ist Verpflichtung aller, sie zu schützen vornehmste Aufgabe staatlicher Gewalt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.