131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984

131.222.2 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, vom 17. Mai 1984

Art. 4 Vincolatività al diritto e alla legge

1 Tutte le autorità sono vincolate alla Costituzione e alla legge.

2 Il loro agire dev’essere improntato all’interesse pubblico ed essere proporzionato.

3 Le autorità e i privati si comportano secondo buona fede.

Art. 4 Bindung an Recht und Gesetz

1 Alle Behörden sind an Verfassung und Gesetz gebunden.

2 Ihr Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.

3 Behörden und Private verhalten sich nach Treu und Glauben.

 

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