131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984

131.222.2 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, vom 17. Mai 1984

Art. 122 Commercio al minuto

Il Cantone e i Comuni promuovono il commercio al minuto decentralizzato. In particolare vanno fissati limiti all’insediamento di nuovi centri commerciali e all’ampliamento di quelli esistenti.

Art. 122 Detailhandel

Kanton und Gemeinden fördern den dezentralisierten Detailhandel. Insbesondere sind der Entstehung neuer und der Ausdehnung bestehender Einkaufszentren Schranken zu setzen.

 

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