131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 79

1 Chi fa uso del diritto di parola in Gran Consiglio o nelle sue commissioni non può essere chiamato giuridicamente a rispondere delle proprie dichiarazioni.

2 In caso di abuso manifesto, il Gran Consiglio può tuttavia togliere questa immunità a maggioranza dei membri presenti.

Art. 79

1 Wer von seinem Rederecht im Grossen Rat und in seinen Kommissionen Gebrauch macht, kann für seine Äusserungen rechtlich nicht verantwortlich gemacht werden.

2 Der Grosse Rat kann jedoch mit der Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder die Immunität aufheben, wenn sie offensichtlich missbraucht wird.

 

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