131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 78

1 Il Cantone e gli altri enti incaricati di compiti pubblici rispondono dei danni causati illecitamente dai loro organi nell’esercizio del loro operato sovrano.

2 Essi rispondono anche dei danni che i loro organi hanno causato lecitamente, se singoli ne subiscono un pregiudizio particolarmente grave e non si possa ragionevolmente pretendere ch’essi lo sopportino da sé.

3 In caso di grave violazione dei diritti della personalità, la persona lesa ha inoltre diritto a un’indennità a titolo di riparazione morale.

Art. 78

1 Der Kanton und die anderen Träger öffentlicher Aufgaben haften für den Schaden, den ihre Organe bei der Ausübung ihrer hoheitlichen Tätigkeit widerrechtlich verursachen.

2 Sie haften auch für den Schaden, den ihre Organe rechtmässig verursacht haben, wenn Einzelne besonders schwer betroffen sind und ihnen daher nicht zugemutet werden kann, den Schaden selbst zu tragen.

3 Bei schwerer Verletzung von Persönlichkeitsrechten besteht zudem Anspruch auf Genugtuung.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.