131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 70

1 Tutti gli aventi diritto di voto nel Cantone sono eleggibili al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e nei tribunali.

2 La legge può subordinare a condizioni supplementari l’eleggibilità a membro di un’autorità giudiziaria e estenderla a persone che non hanno diritto di voto nel Cantone.

3 Essa disciplina l’eleggibilità a membro di altre autorità.

Art. 70

1 Alle im Kanton Stimmberechtigten sind in den Grossen Rat, in den Regierungsrat und in die Gerichte wählbar.

2 Das Gesetz kann die Wählbarkeit in richterliche Behörden an zusätzliche Voraussetzungen knüpfen und auf Personen ausdehnen, die im Kanton nicht stimmberechtigt sind.

3 Das Gesetz regelt die Wählbarkeit der übrigen Behördenmitglieder.

 

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