131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 69

1 L’organizzazione delle autorità è improntata al principio della divisione dei poteri. Nessuna autorità esercita il potere dello Stato illimitatamente e senza controlli.

2 Nessuna autorità è autorizzata a intervenire in un campo che la Costituzione o la legge dichiara di competenza di un’altra autorità, salvo che la Costituzione lo preveda.

Art. 69

1 Die Organisation der Behörden richtet sich nach dem Grundsatz der Gewaltenteilung. Keine Behörde übt staatliche Macht unkontrolliert und unbegrenzt aus.

2 Keine Behörde darf ohne verfassungsrechtliche Kompetenz in den durch Verfassung oder Gesetz festgelegten Zuständigkeitsbereich einer anderen Behörde einwirken.

 

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