131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 7

La dignità umana è inviolabile e ha preminenza su tutti i diritti fondamentali. Ognuno è tenuto a rispettarla.

Art. 7

Die Würde des Menschen ist unantastbar und geht allen Grundrechten vor. Sie zu achten ist die Verpflichtung aller.

 

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