131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 65

1 I Comuni stabiliscono la propria organizzazione nel regolamento comunale, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge.

2 Nei Comuni politici sono garantiti il referendum facoltativo contro le decisioni del Consiglio comunale e il diritto d’iniziativa.

Art. 65

1 Die Gemeinden legen im Rahmen von Verfassung und Gesetz ihre Organisation in einer Gemeindeordnung fest.

2 In den Einwohnergemeinden sind das fakultative Referendum gegen Beschlüsse des Einwohnerrates sowie das Initiativrecht gewährleistet.

 

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