131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 64

I Comuni patriziali conferiscono la cittadinanza comunale. Gestiscono le proprie aziende, amministrano il proprio patrimonio ed esercitano la vigilanza sulle istituzioni, fondazioni e corporazioni loro aggregate. Possono essere affidati loro altri compiti d’interesse pubblico.

Art. 64

Die Bürgergemeinden verleihen das Gemeindebürgerrecht. Sie führen ihre Betriebe, verwalten ihre Vermögen und beaufsichtigen die ihnen zugeordneten Anstalten, Stiftungen und Korporationen. Es können ihnen weitere Aufgaben von öffentlichem Interesse übertragen werden.

 

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