131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 5

1 Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato.

2 L’attività dello Stato dev’essere improntata all’interesse pubblico ed essere proporzionata.

3 Gli organi dello Stato e i privati si comportano vicendevolmente secondo buona fede.

Art. 5

1 Grundlage und Schranke des staatlichen Handelns ist das Recht.

2 Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.

3 Staatliche Organe und Private verhalten sich gegenseitig nach Treu und Glauben.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.