131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 48

1 La Cancelleria dello Stato accerta se l’iniziativa è o non è formalmente riuscita.

2 L’iniziativa è nulla in tutto o in parte se:

a.
viola diritto di rango superiore;
b.
è inattuabile;
c.
non rispetta l’unità della materia.

Art. 48

1 Die Staatskanzlei stellt fest, ob eine Initiative zustande gekommen ist.

2 Initiativen sind ganz oder teilweise ungültig, wenn sie:

a.
gegen übergeordnetes Recht verstossen;
b.
undurchführbar sind;
c.
die Einheit der Materie nicht wahren.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.