131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 35

1 Lo Stato promuove la creazione culturale, la mediazione nel campo culturale e gli scambi culturali.

2 Esso provvede alla conservazione dei siti caratteristici, dei monumenti e dei beni culturali che gli appartengono o che gli sono stati affidati.

Art. 35

1 Der Staat fördert das kulturelle Schaffen, die kulturelle Vermittlung und den kulturellen Austausch.

2 Er sorgt für die Erhaltung der Ortsbilder, Denkmäler und seiner eigenen oder der ihm anvertrauten Kulturgüter.

 

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