131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 31

1 Lo Stato provvede a un approvvigionamento energetico sicuro che promuova lo sviluppo economico e sia ecocompatibile.

2 Esso promuove l’utilizzazione di energie rinnovabili, l’applicazione di nuove tecnologie e la decentralizzazione dell’approvvigionamento energetico, nonché il consumo parsimonioso e razionale dell’energia.

3 Lo Stato si oppone all’utilizzazione dell’energia nucleare e non assume partecipazioni in centrali nucleari.

Art. 31

1 Der Staat sorgt für eine sichere, der Volkswirtschaft förderliche und umweltgerechte Energieversorgung.

2 Er fördert die Nutzung von erneuerbaren Energien, die Nutzung neuer Technologien und die dezentrale Energieversorgung sowie den sparsamen und rationellen Energieverbrauch.

3 Er wendet sich gegen die Nutzung von Kernenergie und hält keine Beteiligungen an Kernkraftwerken.

 

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