131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 30

1 Lo Stato rende possibile e coordina una mobilità sicura, economica, ecocompatibile e parsimoniosa sotto il profilo del consumo energetico. È data priorità ai trasporti pubblici.

2 Lo Stato s’impegna per un traffico d’agglomerato attrattivo, per collegamenti rapidi con i centri svizzeri e per il raccordo agli assi internazionali di trasporto ferroviario e stradale, nonché alle aviolinee e idrovie internazionali.

Art. 30

1 Der Staat ermöglicht und koordiniert eine sichere, wirtschaftliche, umweltgerechte und energiesparende Mobilität. Der öffentliche Verkehr geniesst Vorrang.

2 Der Staat setzt sich für einen attraktiven Agglomerationsverkehr, für rasche Verbindungen zu den schweizerischen Zentren und für den Anschluss an die internationalen Verkehrsachsen auf Schiene, Strasse sowie auf Luft- und Wasserwegen ein.

 

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