131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 19

1 Nei limiti fissati dalle disposizioni di legge, la frequentazione di una scuola è obbligatoria.

2 La frequentazione di asili infantili statali e di scuole statali è gratuita. Nella scuola dell’obbligo, il materiale scolastico è consegnato gratuitamente.

Art. 19

1 Der Besuch einer Schule ist im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen obligatorisch.

2 Der Besuch staatlicher Kindergärten und Schulen ist unentgeltlich. Die Lehrmittel werden während der obligatorischen Schulzeit unentgeltlich abgegeben.

 

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