131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 18

1 Lo Stato gestisce asili infantili e scuole. Gestisce o sostiene strutture di assistenza diurna, scuole speciali e case di accoglienza.

2 Gli asili infantili, le scuole, le strutture di assistenza diurna, le scuole speciali e le case di accoglienza statali sono aconfessionali e apolitici.

3 Gli asili infantili, le scuole, le strutture di assistenza diurna, le scuole speciali e le case di accoglienza stimolano e impegnano i fanciulli e gli adolescenti conformemente alle loro capacità e inclinazioni. Promuovono l’integrazione di tutti i fanciulli e di tutti gli adolescenti e fanno da tramite tra le culture.

Art. 18

1 Der Staat führt Kindergärten und Schulen. Er führt oder unterstützt Tagesbetreuungseinrichtungen, Sonderschulen und Heime.

2 Staatliche Kindergärten, Schulen, Tagesbetreuungseinrichtungen, Sonderschulen und Heime werden konfessionell und politisch neutral geführt.

3 Die Kindergärten, Schulen, Tagesbetreuungseinrichtungen, Sonderschulen und Heime fördern und fordern alle Kinder und Jugendlichen gemäss ihren Fähigkeiten und Neigungen. Sie fördern die Integration aller Kinder und Jugendlichen in die Gesellschaft und vermitteln zwischen den Kulturen.

 

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