131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 14

Oltre ai diritti fondamentali che possono essere fatti valere in giudizio, il Cantone e i Comuni si prefiggono di operare affinché:

a.
le richieste degli adolescenti, dei giovani, degli anziani e dei disabili vengano considerate;
b.
le persone che hanno bisogno d’aiuto per motivi di età, stato di salute o situazione economica o sociale ottengano i mezzi, le cure e l’alloggio necessari alla loro esistenza e siano aiutate ad aiutarsi da sé;
c.
ognuno possa sovvenire al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate e sia protetto contro le conseguenze della disoccupazione, se non dovuta a sua colpa.

Art. 14

Kanton und Gemeinden setzen sich über die einklagbaren Grundrechte hinaus zum Ziel, dass:

a.
die Anliegen von Mädchen und Knaben sowie jugendlichen, betagten und behinderten Frauen und Männern berücksichtigt werden;
b.
Menschen, die wegen ihres Alters, ihrer Gesundheit sowie ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage Hilfe brauchen, die für ihre Existenz notwendigen Mittel, Pflege und Unterkunft sowie Hilfe zur Selbsthilfe erhalten;
c.
alle ihren Unterhalt durch Arbeit zu angemessenen Bedingungen bestreiten können und gegen die Folgen von unverschuldeter Arbeitslosigkeit geschützt sind.
 

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