131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 128

1 I residenti nel Cantone appartengono alla Chiesa o comunità religiosa riconosciuta quale ente di diritto pubblico e corrispondente alla loro confessione o religione, se adempiono le condizioni menzionate nel rispettivo Statuto.

2 L’uscita dalla Chiesa o comunità religiosa è possibile in ogni tempo mediante dichiarazione scritta.

3 Le condizioni del diritto di voto e di eleggibilità sono definite nello Statuto.

Art. 128

1 Jede Person, die im Kanton wohnt, gehört der öffentlichrechtlich anerkannten Kirche oder Religionsgemeinschaft ihrer Konfession oder Religion an, wenn sie die in deren Verfassung genannten Voraussetzungen erfüllt.

2 Der Austritt ist jederzeit mit schriftlicher Erklärung möglich.

3 Die Verfassungen der öffentlichrechtlich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften ordnen die Voraussetzungen des Stimm- und Wahlrechtes.

 

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