131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 5 Vincolatività alla Costituzione e alla legge

1 Chi assume compiti pubblici è vincolato alla Costituzione e alla legge. Agisce esclusivamente nell’interesse pubblico e rispetta in tutti i settori i principi dell’uguaglianza giuridica e della proporzionalità.

2 Gli organi dello Stato e i privati si comportano vicendevolmente secondo buona fede.

Art. 5 Bindung an Verfassung und Gesetz

1 Wer öffentliche Aufgaben wahrnimmt, ist an Verfassung und Gesetz gebunden. Er handelt ausschliesslich im öffentlichen Interesse und achtet in allen Bereichen die Grundsätze der Rechtsgleichheit und der Verhältnismässigkeit.

2 Staatliche Organe und Private verhalten sich gegenseitig nach Treu und Glauben.

 

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