131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 4 Ordinamento fondamentale democratico

Il potere risiede nell’insieme del Popolo. È esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.

Art. 4 Demokratische Grundordnung

Die Staatsgewalt beruht auf der Gesamtheit des Volkes. Sie wird durch die Stimmberechtigten und die Behörden ausgeübt.

 

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