131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 17 Libertà economica

1 La libera attività economica è garantita.

2 Ognuno può liberamente scegliere la propria professione e il proprio posto di lavoro.

3 Il Cantone non prende partito in caso di misure di lotta legittime tra le parti sociali.

Art. 17 Wirtschaftsfreiheit

1 Die freie wirtschaftliche Betätigung ist gewährleistet.

2 Jeder kann seinen Beruf und seinen Arbeitsplatz frei wählen.

3 Der Kanton nimmt bei rechtmässigen Kampfmassnahmen zwischen Sozialpartnern nicht Partei.

 

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