131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 145 Periodi amministrativi

I periodi amministrativi delle autorità e dei funzionari del Cantone e dei Comuni rimangono quelli previsti dal diritto anteriore Il più tardi fino al 1997.

Art. 145 Amtsperioden

Die Amtsperioden der Behörden und der Beamten des Kantons und der Gemeinden richten sich längstens bis zum Jahre 1997 nach bisherigem Recht.

 

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