131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 144 Esercizio dei diritti popolari

1 Fino all’entrata in vigore delle pertinenti disposizioni di legge, l’esercizio dei diritti popolari è retto da un’ordinanza del Gran Consiglio.

2 Le richieste del Popolo ammissibili secondo la Costituzione del 23 ottobre 1887 possono ancora essere presentate fino al 30 giugno 1989.

Art. 144 Ausübung der Volksrechte

1 Die Ausübung der Volksrechte richtet sich bis zum Inkrafttreten der gesetzlichen Bestimmungen über die Volksrechte nach einer Verordnung des Kantonsrates.

2 Nach der Verfassung vom 23. Oktober 1887 zulässige Volksbegehren können noch bis zum 30. Juni 1989 eingereicht werden.

 

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