131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 102 Cultura

1 Il Cantone e i Comuni promuovono la creatività individuale e agevolano la partecipazione alla vita culturale.

2 Essi tutelano il patrimonio culturale e provvedono a conservarlo.

Art. 102 Kultur

1 Kanton und Gemeinden fördern die individuelle schöpferische Entfaltung und erleichtern die Teilnahme am kulturellen Leben.

2 Sie schützen und erhalten das Kulturgut.

 

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