131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 101 Ospedali e ricoveri

1 Il Cantone, da solo o insieme con altri enti, gestisce ospedali e ricoveri.

2 Le istituzioni private sono sottoposte ad autorizzazione. La legge ne fissa le condizioni.

3 Tutti gli ospedali e i ricoveri, privati e pubblici, sottostanno alla vigilanza del Cantone.

Art. 101 Spitäler und Heime

1 Der Kanton führt allein oder mit anderen Trägern Spitäler und Heime.

2 Private Einrichtungen sind bewilligungspflichtig. Das Gesetz umschreibt die Voraussetzungen.

3 Alle privaten und öffentlichen Spitäler und Heime stehen unter der Aufsicht des Kantons.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.