131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 80

Lo Stato e i Comuni favoriscono le attività di tempo libero che contribuiscano all’equilibrio e allo sviluppo personali. Promuovono la pratica dello sport e le possibilità di ristoro.

Art. 80

Staat und Gemeinden fördern Freizeitbeschäftigungen, die zur persönlichen Ausgeglichenheit und Entfaltung beitragen, sowie Sport und Erholungsmöglichkeiten.

 

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