131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 79

1 Lo Stato e i Comuni promuovono e sostengono la vita culturale nella sua molteplicità, nonché la creazione artistica.

2 Essi promuovono la cooperazione e gli scambi culturali tra le regioni del Cantone e con l’esterno.

Art. 79

1 Staat und Gemeinden fördern und unterstützen das kulturelle Leben in seiner Vielfalt sowie das künstlerische Schaffen.

2 Sie fördern die Zusammenarbeit und den kulturellen Austausch zwischen den Regionen des Kantons und darüber hinaus.

 

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