131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 76

1 Lo Stato e i Comuni assicurano il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici, nel rispetto dei diritti fondamentali.

2 Lo Stato detiene il monopolio della forza pubblica.

Art. 76

1 Staat und Gemeinden gewährleisten die öffentliche Ordnung und Sicherheit unter Wahrung der Grundrechte.

2 Das Gewaltmonopol liegt beim Staat.

 

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